da GILBERTO BERCOVICI*
Il ruolo dello Stato e il diritto economico sono fondamentali per contrastare la pandemia e gli effetti negativi della crisi economica e sanitaria
Nell'attuale crisi della pandemia di Covid-19, il ruolo di organizzazione del processo economico del diritto economico diventa evidentemente fondamentale. Questa importanza non è dovuta a una situazione che molti erroneamente equiparano alla cosiddetta “economia di guerra”. Dopotutto, l'“economia di guerra” richiede la mobilitazione totale dei fattori di produzione nello sforzo di sconfiggere il nemico.
Tuttavia, paradossalmente, come hanno notato alcuni autori, come James Meadway e Adam Tooze1, l'attuale crisi sanitaria richiede appunto la smobilitazione di vari settori dell'economia, come vari segmenti della fornitura di servizi, mentre altri, come il settore industriale, ad esempio, devono non solo essere mobilitati, ma anche ampliati. Diventa essenziale dover garantire il reddito delle persone, indipendentemente dal fatto che siano occupate o meno, l'approvvigionamento di prodotti di base e il funzionamento continuo di servizi essenziali, chiedendo la sospensione della logica mercantile che ha dominato le relazioni economiche e sociali negli ultimi anni decenni. Come afferma molto bene Victor Marques, la mobilitazione dei poteri pubblici si occupa, nella situazione attuale, di “la necessità di una smobilitazione massiccia, razionale e pianificata”2 La programmazione e la strutturazione del processo economico richiedono, però, una più presente e intensa azione dello Stato attraverso il diritto economico.
Negli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump, dopo aver proclamato l'Emergenza Nazionale per la pandemia di Covid-19, ha emanato il 13.909 marzo 18 l'Executive Order 2020, assegnando i poteri previsti dal Titolo I del Legge sulla produzione della difesa dal 1950 al Segretario alla Sanità (Segretario alla salute e ai servizi umani) in modo da poter stabilire le priorità e allocare tutte le risorse mediche e sanitarie necessarie per combattere la pandemia negli Stati Uniti. Il 13910 marzo 23 è stato inoltre emanato il Decreto esecutivo n. 2020 marzo 13.911, delegando la stessa autorità e poteri anche al Segretario per la Sicurezza Nazionale (Segretario per la sicurezza interna). Il Legge sulla produzione della difesa del 1950 attribuisce al Presidente (o alle autorità da lui espressamente delegate) una serie di poteri e competenze per ristrutturare e mobilitare l'economia, orientare e incoraggiare le industrie nordamericane nell'interesse della difesa nazionale3.
In Brasile sono stati espressamente previsti nella nostra legislazione numerosi strumenti, analoghi alle misure presenti nel D.lgs Legge sulla produzione della difesa del 1950, che consentirebbero al Governo di poter far fronte a situazioni di crisi, come l'attuale pandemia di Covid-19. Spicca, a questo proposito, la legge delega n. 4, del 26 settembre 1962, redatta durante la legislatura del Governo João Goulart, che aveva lo scopo di disciplinare come il Governo potesse agire per assicurare la distribuzione gratuita dei beni di prima necessità e servizi per il consumo e l'uso delle persone4. Si trattava di misure eccezionali in caso di crisi di approvvigionamento.
Il governo federale5 aveva il potere di acquistare, immagazzinare, distribuire e vendere, tra gli altri prodotti, medicinali, articoli sanitari e articoli industrializzati per uso domestico e prodotti e materiali indispensabili per la produzione di tali beni (articolo 2, I, 'e', ' i' e 'k' della Legge delega n. 46). Il potere esecutivo era autorizzato a fissare i prezzi e controllare l'approvvigionamento, compresa la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la produzione, ad espropriare o requisire beni e servizi necessari, sempre dietro compenso.7, e promuovere incentivi alla produzione (art. 2, II, III e IV della Legge delega 48), potendo anche acquistare beni e servizi all'estero, se necessario (articolo 2, comma 1, della Legge delega 49). La Legge delega 4/1962 ha inoltre autorizzato gli organi deputati al controllo dell'approvvigionamento a regolare e disciplinare la produzione, la distribuzione e il consumo delle materie prime (art. 6, II), la disciplina e disciplinare la circolazione e la distribuzione delle merci, con facoltà di vietare la circolazione o stabilire le priorità per il trasporto e l'immagazzinamento (articolo 6, I), stabilire la tabella dei prezzi massimi (articolo 6, III e IV), mantenere uno stock di merci (articolo 6, VII), tra le altre misure da utilizzare nel caso necessità o nell'interesse pubblico10.
È chiaro, quindi, che la Legge delega 4/1962 ha fornito al governo strumenti fondamentali, molti dei quali ispirati alla legislazione statunitense, per poter agire in caso di gravi crisi, come l'attuale pandemia. Tuttavia, per motivi meramente ideologici, il Brasile non ha potuto avvalersi delle misure previste dalla legge delega 4/1962, in considerazione della sua espressa revoca da parte dell'articolo 19, I della legge n. 13.874, del 20 settembre 2019, il cosiddetto “Legge della libertà economica”11.
Con l'abrogazione della legge delega 4/1962 si perdono i parametri giuridici dell'azione dello Stato in tempi di grave crisi economica e sociale12. Le misure previste dalla legge n. 13.979, del 06 febbraio 2020, che stabilisce le misure da adottare per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, non hanno la stessa portata e non conferiscono la stessa possibilità di azione da parte dello Stato. , in particolare per quanto riguarda la requisizione di beni e servizi (articolo 3, VII13).
Come è facile intuire, il ruolo dello Stato e del diritto economico sono fondamentali per contrastare la pandemia e gli effetti negativi della crisi economica e sanitaria. Ma il diritto economico, in uno Stato capace di programmare e ristrutturare i fattori produttivi, è ancora più importante per la riorganizzazione del processo produttivo brasiliano nel periodo post-crisi. E questo è ancora più fondamentale se si tiene conto dell'affermazione dello storico tedesco Reinhart Koselleck, secondo cui una delle principali caratteristiche dello Stato moderno nel suo processo di formazione fu quella di arrogarsi il monopolio del dominio del futuro14. Uno Stato, come l'attuale Stato brasiliano, che rinuncia a progettare il futuro, rinuncia così ad una delle caratteristiche fondamentali della propria statualità.
*Gilberto Bercovici è professore ordinario di Diritto dell'Economia ed Economia Politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'USP. Autore, tra gli altri libri di Elementi di diritto delle infrastrutture (Controcorrente).
Articolo originariamente pubblicato su Portale attivato.
note:
- James MEADWAY, "L'economia contro la guerra", Tribune, 19 marzo 2020,https://tribunemag.co.uk/2020/03/the-anti-wartime-economy> e Ezra KLEIN, "Ciò che sia la sinistra che la destra si sbagliano sulla crisi economica del coronavirus: lo storico finanziario Adam Tooze sulle lezioni che i politici devono imparare, e in fretta", Vox, 28 marzo 2020,https://www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession>.
- Victor MARQUES, “Dal keynesismo del coronavirus all'antiguerra permanente”, Autonomia letteraria, 4 aprile 2020,https://autonomialiteraria.com.br/do-keynesianismo-de-coronavirus-a-antiguerra-permanente>.
- Per un'analisi del Legge sulla produzione della difesa 1950, vedi Gilberto BERCOVICI, “COVID-19, Diritto dell'Economia e Complesso Sanitario Industriale” in Walfrido WARDE & Rafael VALIM (coord.), Le conseguenze del COVID-19 nel diritto brasiliano, San Paolo, Controcorrente, 2020, pp. 253-257.
- Vedere il viaggio storico in Alberto VENÂNCIO Filho, Intervento statale nel dominio economico: diritto economico pubblico in Brasile, Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1968, pp. 117-119, 225-239 e 364-365 e Maria Yedda Leite LINHARES & Francisco Carlos Teixeira da SILVA, Storia politica dell'offerta (1918-1974), Brasilia, Binagri Edições, 1979, pp. 89-117 e 156-173.
- I poteri normativi della legge delega n. 4/1962 erano attribuiti esclusivamente all'Unione e gli Stati, ove applicabili, erano responsabili della sua esecuzione, come espressamente stabilito nel suo articolo 10: “Spetta all'Unione disporre normativamente, sulle condizioni e sull'opportunità dell'esercizio dei poteri conferiti dalla presente legge, e gli Stati sono responsabili dell'esecuzione delle norme stabilite e del controllo del loro adempimento, fermo restando l'identico controllo attribuzioni riconosciute all'Unione.
1 ° - L'Unione eserciterà le sue attribuzioni con un atto del Potere Esecutivo o attraverso gli organi federali ai quali attribuisce tali poteri.
2 ° - In mancanza di adeguati strumenti amministrativi, da parte degli Stati, l'Unione sarà responsabile di tale esecuzione e vigilanza.
3 ° - Nel Distretto Federale e nei Territori l'Unione eserciterà tutti i poteri per l'applicazione della presente legge”. - Articolo 2, I della legge delega n. 4/1962: “L'intervento consisterà in: I - l'acquisto, l'immagazzinamento, la distribuzione e la vendita di: a) generi alimentari e prodotti; b) bovini, suini, ovini e caprini destinati al macello; c) pollame e pesce commestibile; d) tessuti e calzature di uso popolare; e) medicinali; f) Strumenti e strumenti per uso individuale; g) macchine, compresi autocarri, "jeep", trattori, gruppi motomeccanizzati e pezzi di ricambio, destinati ad attività agricole; h) fili, spinati e lisci, quando destinati ad attività rurali; i) articoli sanitari e manufatti industrializzati per uso domestico; j) laminati in cemento e ferro, destinati alla costruzione di abitazioni proprie, di tipo popolare, e migliorie rurali; k) prodotti e materiali indispensabili per la produzione di beni di consumo popolare”.
- Articolo 7 della Legge delega n. 4/1962: “I prezzi dei beni espropriati, quando soggetti al listino in vigore, saranno anticipati in moneta corrente e non potranno essere arbitrati ad un valore superiore al rispettivo listino.
Paragrafo unico. Quando il bene espropriato non è soggetto a prezzatura, i prezzi saranno arbitrati tenendo conto del costo medio nei luoghi di produzione o di vendita”. (testo modificato dal decreto legge 422 gennaio 20, n. 1969) - Articolo 2, II, III e IV della Legge delega n. 4/1962: “L'intervento consisterà in: II – fissazione dei prezzi e controllo dell'offerta, compresa la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione; III – nell'espropriazione dei beni, per interesse sociale; ovvero nella richiesta di servizi, necessari per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge; IV – nella promozione degli stimoli, alla produzione”.
- Articolo 2, comma 1, della legge delega n. 4/1962: “§1 – L'acquisizione sarà effettuata nel paese o all'estero, quando la produzione nazionale è insufficiente; la vendita, dove controllare la carenza".
- Articolo 6 della Legge delega n. 4/1962: “Per il controllo delle forniture di beni o servizi e la fissazione dei prezzi, gli organi preposti all'applicazione della presente legge sono autorizzati a: I - regolare e disciplinare, nel territorio nazionale, la circolazione e la distribuzione dei beni soggetti al regime della presente legge, potendo, anche vietandone la circolazione, e stabilendo anche priorità per il trasporto e lo stoccaggio, ogniqualvolta l'interesse pubblico lo richieda; II – regolamentare e disciplinare la produzione, la distribuzione e il consumo delle materie prime, potendo richiedere mezzi di trasporto e stoccaggio; III – fissare i prezzi massimi per beni e servizi essenziali nei confronti dei rivenditori; IV - fissare prezzi massimi e stabilire condizioni per la vendita di beni o servizi, al fine di evitare profitti eccessivi, ivi compreso il pubblico spettacolo popolare; V - stabilire il razionamento dei servizi e dei beni essenziali di cui all'art. 2, capo I, di questa legge, in caso di guerra, calamità o pubblica necessità; VI – assistere le cooperative, legate alla produzione o distribuzione di derrate alimentari, nell'ottenere preferenzialmente i beni di cui hanno bisogno; VII – mantenere scorte di merci; VIII – sovrintendere e vigilare, tramite agenti federali, su tutto il territorio nazionale, sull'esecuzione dei provvedimenti adottati e dei servizi istituiti”.
- Per un'analisi delle numerose incostituzionalità e decisioni errate della “Legge di libertà economica” si veda Gilberto BERCOVICI, “Parere sull'incostituzionalità del provvedimento provvisorio di libertà economica (provvedimento n. 881, del 30 aprile 2019)”, Rivista del forum di diritto finanziario ed economico nº 15, marzo/agosto 2019, pp. 173-202 e Gilberto BERCOVICI, “Le incostituzionalità della 'Legge sulla libertà economica' (Legge n. 13.874, del 20 settembre 2019)” in Luís Felipe SALOMÃO; Ricardo Villas Bôas CUEVA & Ana FRAZÃO (coords.), Legge della libertà economica e dei suoi impatti sulla legge brasiliana, San Paolo, RT, 2020, pp. 123-152.
- Si veda, per tutti, Leonardo CORREA, “Il dogmatismo del libero mercato, la pandemia e il diritto”, Portale attivato, 20 marzo 2020,https://portaldisparada.com.br/direito-e-judiciario/lei-delegada>.
- Articolo 3, VII della legge n. 13.979/2020: “Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale derivante dal coronavirus, le Autorità possono adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tra le altre, le seguenti misure: VII – requisizione di beni e servizi a persone fisiche e giuridiche, in in tal caso sarà garantito il successivo pagamento di un equo compenso..
- Reinhart KOSELLECK, “Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit” in Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 4a ed., Francoforte sul Meno, Suhrkamp, 2000, pp. 25-26.