Giudizio dei conti elettorali

Immagine: Thelma Lessa da Fonseca
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da DOUGLAS CARVALHO RIBEIRO*

Ddl approvati con riserve: legittimità elettorale sotto scacco?

Gli sforzi per regolamentare legalmente il finanziamento di partiti e candidati politici, considerato in molti paesi una sorta di “legislazione senza fine”, si basano su uno slancio moralizzante per la politica.

In altri termini, si prevede che la corretta applicazione dei limiti e delle modalità stabilite nell'ambito della normativa avrà il potere di scongiurare l'abuso di potere economico nella competizione elettorale, nonché di garantire, nell'ambito della sfera pubblica, un riserva di legittimità dei partiti, dei politici e dei loro agenti attraverso la trasparenza dei loro libri contabili.

Va notato che entrambi gli aspetti sopra menzionati diventano molto sensibili negli anni elettorali, poiché è in questo momento che l'attenzione del grande pubblico si rivolge alla competizione attorno alle diverse posizioni politiche in discussione.

Dal provvedimento al giudizio dei conti elettorali

In particolare per quanto riguarda il giudizio sui conti elettorali dei candidati alle cariche elettive e dei partiti politici, la procedura, che è regolata sia dalla legge n. virtualmente dai candidati attraverso il Sistema di responsabilità elettorale – SPCE. Gli atti scansionati vengono poi automaticamente inseriti nel Processo Giudiziario Elettronico (PJe) e le registrazioni digitali vengono inviate all'organo preposto all'esecuzione dell'analisi tecnico-contabile.

Le informazioni fornite dai candidati sono sistematizzate e pubblicate dopo il termine per la presentazione dei conti elettorali, in modo che qualsiasi candidato, partito, coalizione o Procura della Repubblica possa presentare opposizione alla resa dei conti entro tre giorni, a decorrere dalla pubblicazione di l'avviso. Se non vi sono obiezioni, verrà predisposto il cosiddetto resoconto preliminare, nel quale l'organo tecnico della Giustizia Elettorale potrà determinare specifici passaggi per sanare eventuali incompletezze o incongruenze nell'ambito dei rendiconti forniti dal candidato o politico festa.

L'analisi tecnico-contabile si conclude con la predisposizione della relazione conclusiva di rendicontazione, che sarà successivamente trasmessa alla Procura della Repubblica per il rilascio del parere entro due giorni. Dopo la presa di posizione del Pubblico Ministero, la Giustizia Elettorale si manifesta sulla regolarità dei conti resi, a giudicare dall'approvazione, approvazione con riserve, disapprovazione o non resa dei conti.

In mancanza di tempo...

Articolo 30, § 1 della Legge nº 9.504/97 stabilisce che la decisione che giudica i conti dei candidati eletti deve essere pubblicata entro tre giorni prima della laurea. Ciò significa che, in linea con l'art. 29, § 2 della predetta legge, non vi è diploma senza il rispettivo giudizio dei conti. La resa dei conti dei candidati non eletti sarà apprezzata in un secondo momento.

In questo senso, le elezioni comunali del 2020 rappresenteranno una sfida alla capacità tecnica della Giustizia Elettorale. Come evidenziato João Andrade Neto, si è registrato un aumento di 45 candidati rispetto alle elezioni del 2016, il che implica necessariamente un aumento del volume dei conti da analizzare e giudicare. Ciò si aggiungerebbe all'intero sforzo operativo per mantenere il calendario elettorale nel caos sanitario generato dalla pandemia.

C'è da temere che, in mezzo all'immenso volume di lavoro e alla mancanza di tempo, diventi luogo comune la soluzione intermedia espressa dall'approvazione di conti qualificati. Introdotta nell'ordinamento giuridico dalla Legge nº 12.034/2009, l'approvazione con riserva può avvenire anche in presenza di errori materiali nei rendiconti forniti da soggetti o candidati.

Secondo la giurisprudenza del TSE, piccoli valori materiali o errori che non impediscono l'affermazione nel senso della correttezza dei conti resi. Anche in situazioni di donazioni vietate dalla legge elettorale si è deciso di approvare i conti con riserva. Approfittando di questa clausola polivalente – come ha affermato il ministro dell'STF Marco Aurélio – la mancanza di tempo o l'insufficienza di personale per analizzare un grande volume di conti non è più un impedimento al rispetto delle scadenze previste dalla legislazione elettorale.

Nonostante la previsione normativa e la definizione giurisprudenziale di tale pratica, resta da vedere se l'artificio realizzato non leda la finalità che giustifica la disciplina giuridica del finanziamento della polizza, ovvero la garanzia della congruità del voto processi.

*Douglas Carvalho Ribeiro è un dottorando in Giurisprudenza presso l'Universität Hamburg (Germania).

Originariamente pubblicato su Osservatorio elettorale 2020 Istituto per la democrazia e la democratizzazione della comunicazione (INCT/IDDC)

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