da CRISTHYANO RODRIGUES DO CARMO BARBALHO*
Le libertà di pensiero e di riunione non dovrebbero mai essere utilizzate come strumenti che possano inserire illegalità mascherate nello Stato di diritto democratico
La dittatura militare, senza dubbio, è stata uno degli eventi più oscuri della storia recente del Brasile, sopprimendo di fatto diritti e garanzie, tra cui le libertà derivate democraticamente dalla Costituzione del 1946.
Di fronte all'instaurarsi del regime dittatoriale, “nel 1967 fu redatta una nuova Costituzione, mantenendo formalmente la libertà di espressione (art. 150, comma 8), con gli stessi limiti imposti dalla Costituzione del 1946 e dalla Legge istitutiva n.o. due".[I] Inoltre, è stato mantenuto anche il diritto di riunione di cui all'articolo 150, §27. In questo periodo, tra gli atti istituzionali redatti, spiccava l'Atto Istituzionale n. 5 (AI 5), istituito il 13 dicembre 1968, durante il governo del Generale Costa e Silva, detto “l'anno che non è finito”.[Ii]
AI 5 “ha prodotto una serie di azioni arbitrarie con effetti duraturi. Ha definito il momento più duro del regime, conferendo ai governanti un potere eccezionale di punire arbitrariamente coloro che erano nemici del regime o considerati tali”.[Iii]
Nel 1969, con l'edizione dell'Emendamento Costituzionale nº 1, si avvertivano già i gravi effetti delle restrizioni imposte dai militari ai diritti di libertà di espressione e di riunione, la cui previsione normativa era solo un trucco della realtà.
Con la caduta del regime dittatoriale è riaffiorata una nuova luce di speranza, che ha illuminato il cammino del Paese verso la ridemocratizzazione, riportando con sé gli innumerevoli diritti che erano stati soppressi, tra cui la libertà di espressione e di riunione.
Il 05 ottobre 1988, data di promulgazione della Costituzione Cittadina, il Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente, Ulisses Guimarães, in un discorso straordinario, affermò che “Un traditore della Costituzione è un traditore della Patria. Conosciamo il dannato modo. Strappare la Costituzione, chiudere a chiave le porte del Parlamento, garrottare la libertà, mandare i patrioti in galera, in esilio e al cimitero”.[Iv]
Da questo discorso era possibile prevedere che la nuova Costituzione avrebbe avuto una genesi democratica, concedendo libertà individuali e collettive ai cittadini, che è una forte risposta a chi ha imposto il regime dittatoriale, mettendo a tacere la popolazione dal pensare e dal riunirsi.
Le libertà di pensiero e di riunione, oggi in discussione, sono state inserite dall'originario legislatore costituente nella Costituzione federale del 1988, Titolo II, che tratta dei Diritti fondamentali e delle Garanzie, più precisamente nel Capo I, che elenca l'elenco delle libertà individuali e collettive Diritti e Garanzie.
Nell'affrontare i diritti della libertà di pensiero e di riunione, è opportuno affrontare le questioni relative alla protezione e alle limitazioni del loro esercizio in linea con la Costituzione. La libertà di pensiero garantita dall'articolo 5, IV, stabiliva che «l'espressione del pensiero è libera, essendo vietato l'anonimato».[V]
Il diritto di riunione è garantito dall'articolo 5, XVI, il quale prevede che «tutti possono riunirsi pacificamente, senz'armi, in luoghi aperti al pubblico, indipendentemente dall'autorizzazione, purché non vanifichino un'altra adunanza precedentemente convocata per lo stesso luogo, è richiesto solo un preavviso all'autorità competente.[Vi]
In primo luogo, è importante chiarire che i diritti e le garanzie individuali e collettivi previsti dalla Costituzione federale del 1988 non possono essere esercitati in via assoluta, salvo eccezioni. In questo scenario, anche i diritti alla libertà di pensiero e di riunione sono inclusi in una classificazione relativizzata, poiché il loro esercizio può entrare in conflitto con altri diritti e garanzie previsti dalla Costituzione, dove non esiste una gerarchia degli uni rispetto agli altri.
Nel caso specifico, i conflitti di interesse sono ponderati con particolare attenzione, rispettivamente, ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Inoltre, devono essere considerati dal punto di vista del principio della dignità umana.
La libertà di espressione del pensiero ha il suo fondamento originario nella Bill of Rights nel 1689. Nel 1769, questo diritto fondamentale compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, diploma che costituisce una pietra miliare nella consacrazione delle libertà individuali e collettive.
La libertà di espressione del pensiero, di norma, deve essere ampiamente tutelata, con l'individuo incorporato nel suo diritto alla libera scelta di esprimere i propri pensieri, e lo Stato deve astenersi dal limitarlo.
Sebbene la regola sia la libertà dell'individuo di esprimere il proprio pensiero, vi sono casi eccezionali che consentono la restrizione quando, nel caso specifico, si valuterà se l'esercizio di tale diritto metta a rischio gli interessi legali di terzi tutelati dallo Stato.
D'altra parte, il diritto alla libertà di riunione ha la sua genesi nel principio repubblicano ed è legato al diritto alla libertà di espressione. “Si tratta di un diritto eminentemente strumentale, che mira ad assicurare la libera espressione delle idee, includendo, nel suo ambito di tutela, il diritto di protestare”.[Vii]
“La nozione di incontro è sufficientemente ampia da accogliere sia manifestazioni statiche, limitate a un unico spazio territoriale, sia situazioni più dinamiche, in cui vi è movimento di manifestanti attraverso strade pubbliche”.[Viii]
Pertanto, la libertà di riunione ha “una dimensione negativa, incarnata nel dovere di non ingerenza dello Stato nel suo esercizio; dall'altro, una dimensione positiva, presente nel dovere dello Stato di “proteggere i manifestanti, assicurando i mezzi necessari affinché il diritto di riunione possa essere regolarmente goduto”.[Ix]
La Costituzione federale del 1988 elenca due vincoli al suo esercizio, il primo è il requisito dell'assemblea pacifica senza armi. Quanto al secondo requisito, si tratta del luogo prescelto e della preventiva comunicazione all'autorità competente, affinché non venga leso l'interesse legale di terzi.
La democrazia presuppone che la società debba sempre avere il suo diritto di voce e di riunione garantito in diversi campi e segmenti. L'uso effettivo di queste garanzie costituzionali da parte dell'individuo in vari periodi della storia brasiliana ha dimostrato la sua importanza nel postulato dello Stato di diritto democratico.
Queste garanzie devono ricevere una maggiore protezione, in modo che la società possa utilizzarle in modo ampio e senza restrizioni quando è sempre necessario mantenere la democrazia nel Paese. È sulla base delle garanzie individuali e collettive conferite in una costituzione emanata dalla volontà del popolo che la democrazia sopravviverà, rimuovendo le grinfie del totalitarismo che un giorno oscurò i cieli del Brasile.
La libertà di pensiero e la libertà di riunione non dovrebbero mai essere utilizzate come strumenti che possano introdurre illegalità mascherate nello Stato di diritto democratico, soprattutto quelle che mirano a minacciarne la struttura, per non flirtare più con l'autoritarismo.
La tutela della libertà di pensiero e di riunione deve essere celebrata e incoraggiata a beneficio del mantenimento della democrazia, ma sempre con un occhio di riguardo ai precetti costituzionali.
*Cristhyano Rodrigues interpreta Carmo Barbalho è un avvocato.
note:
[I] Sarmento, Daniele. Commento all'articolo 5, IV. In CANOTILHO, JJ Gomes et al. Commenti sulla Costituzione del Brasile. San Paolo: Saraiva Educação, 2018. p. 517.
[Ii] Fondazione Getulio Vargas. L'AI5. Disponibile in: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5.
[Iii] Fondazione Getulio Vargas. L'AI5. Disponibile in: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5.
[Iv] BRASILE. Congresso. Camera dei Deputati. Integra il discorso il Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente, dott. Ulisse Guimaraes. Disponibile in: https://www.camara.leg.br/radio/programas/277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-constituinte-dr-ulysses-guimaraes-10-23/.
[V] Brasile. [Costituzione (1988)] Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile: testo costituzionale emanato il 5 ottobre 1988, redatto fino all'emendamento costituzionale n. 125/2022. – Brasilia, DF: Senato Federale, Coordinamento delle Edizioni Tecniche, 2022. p.13.
[Vi] Brasile. [Costituzione (1988)] Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile: testo costituzionale emanato il 5 ottobre 1988, redatto fino all'Emendamento Costituzionale n.o 125/2022. – Brasilia, DF: Senato Federale, Coordinamento delle Edizioni Tecniche, 2022. p.13.
[Vii] NOVELINO, Marcello. Corso di diritto costituzionale. 11. ed. rinnovamento. e attuale. Salvatore: Ed. JusPodivm, 2016. p. 370-371.
[Viii] BIANCO, Paulo Gustavo Gonet. Commento all'articolo 5, XVI. In CANOTILHO, JJ Gomes et al. Commenti sulla Costituzione del Brasile. 2a ed. San Paolo: Saraiva Educação, 2018. p. 641.
[Ix] NOVELINO, Marcello. Corso di diritto costituzionale. 11. ed. rinnovamento. e attuale. Salvatore: Ed. JusPodivm, 2016. p. 371.
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