da VINÍCIO CARRILHO MARTINEZ*
Considerazioni sull'articolo 84 della Costituzione federale del 1988
Questo saggio è uno studio provocatorio, non fornisce una risposta, cerca semplicemente di sostanziare una domanda, una preoccupazione: “La Costituzione federale del 1988 ha un difetto originario, ormai insolubile, che minaccia l’intero assetto del potere?”
Il difetto risiederebbe nella immensa ampiezza delle attribuzioni definite dall'articolo 84 della Costituzione del 1988, configurando le più ampie attribuzioni di potere al Presidente della Repubblica. Diamo un'occhiata all'articolo costituzionale, anche se è lungo, è l'occasione per leggere la Costituzione federale del 1988 Costituzione federale del 1988:
Art. 84. Spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica:
I – nominare e revocare i Ministri di Stato;
II – esercitare, con l'assistenza dei Ministri di Stato, la direzione superiore dell'amministrazione federale;
III – avviare il procedimento legislativo, nei modi e nei casi previsti da questa Costituzione;
IV – sanzionare, promulgare e pubblicare leggi, nonché emanare decreti e regolamenti per la loro fedele esecuzione;
V – progetti di legge di veto, in tutto o in parte;
VI – provvedere all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione federale, in conformità con la legge;
VI – prevedere, con decreto, su: (Testo dato dall'emendamento costituzionale nº 32 del 2001)
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione federale, quando non comporti un aumento delle spese o la creazione o la estinzione di enti pubblici; (Incluso dall'emendamento costituzionale n. 32 del 2001)
(b) cessazione di funzioni o incarichi pubblici, quando vacanti; (Incluso dall'emendamento costituzionale n. 32 del 2001)
VII – mantenere i rapporti con gli Stati esteri ed accreditarne le rappresentanze diplomatiche;
VIII – celebrare trattati, convenzioni e atti internazionali, soggetti a referendum da parte del Congresso Nazionale;
IX – dichiarare lo stato di difesa e lo stato d'assedio;
X – decretare ed eseguire l'intervento federale;
XI – inviare un messaggio e un piano di governo al Congresso Nazionale in apertura della sessione legislativa, illustrando la situazione del Paese e richiedendo le misure ritenute necessarie;
XII – concedere la grazia e commutare la pena, sentiti, se del caso, gli organi stabiliti dalla legge;
XIII – esercitano il comando supremo delle Forze Armate, ne promuovono gli ufficiali generali e li nominano ad incarichi ad essi riservati;
XIII – esercitare il comando supremo delle Forze Armate, nominare Comandanti della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, promuoverne gli Ufficiali Generali e nominarli ad incarichi a loro riservati; (Testo dato dall'emendamento costituzionale nº 23 del 1999)
XIV – nominare, previa approvazione del Senato Federale, i Ministri della Corte Suprema Federale e dei Tribunali Superiori, i Governatori dei Territori, il Procuratore Generale della Repubblica, il presidente e i direttori della banca centrale e altri funzionari pubblici, quando stabilito dal legge;
XV – nominare, osservando quanto previsto dall'art. 73, i Ministri della Corte federale dei conti;
XVI – nominare i magistrati, nei casi previsti dalla presente Costituzione, e l'Avvocato Generale dell'Unione;
XVII – nominare i membri del Consiglio della Repubblica, ai sensi dell'art. 89, VII;
XVIII – convocare e presiedere il Consiglio della Repubblica e il Consiglio di Difesa Nazionale;
XIX – Dichiarare guerra, in caso di aggressione straniera, autorizzata dal Congresso Nazionale o da esso approvata, quando avvenga tra le sessioni legislative, e, alle stesse condizioni, decretare, in tutto o in parte, la mobilitazione nazionale;
XX – celebrare la pace, autorizzata o con referendum dal Congresso Nazionale;
XXI – conferire decorazioni e distinzioni onorarie;
XXII – consentire, nei casi previsti dalle leggi complementari, il transito o la permanenza temporanea nel territorio nazionale di forze straniere;
XXIII – trasmettere al Congresso Nazionale il piano pluriennale, il disegno di legge sugli indirizzi di bilancio e le proposte di bilancio previste dalla presente Costituzione;
XXIV – fornire, annualmente, al Congresso Nazionale, entro sessanta giorni dall'apertura della sessione legislativa, il rendiconto relativo all'anno precedente;
XXV – conferire e revocare incarichi pubblici federali, in conformità alla legge;
XXVI – emanare provvedimenti provvisori con forza di legge, ai sensi dell'art. 62;
XXVII – esercitare gli altri compiti previsti da questa Costituzione.
XXVIII – proporre al Congresso Nazionale la dichiarazione dello stato nazionale di pubblica calamità prevista dagli artt. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G di questa Costituzione. (Incluso nell'emendamento costituzionale n. 109 del 2021)
Paragrafo singolo. Il Presidente della Repubblica può delegare le attribuzioni di cui ai titoli VI, XII e XXV, prima parte, ai Ministri di Stato, al Procuratore generale della Repubblica o al Procuratore generale dell'Unione, i quali osserveranno i limiti stabiliti nelle rispettive normative. delegazioni.
Nell'articolo 84 vediamo le funzioni tipiche del Capo dello Stato (VII, VIII, XVIII, 2a parte, XIV, XV, XVI, 1a parte, XIX, XX, XXI e XXII), del Capo del Governo (I, III, IV, V, IX, 2-2003). Un altro modo, ancora più evidente, di visualizzare la confusione prevalente tra Stato e Governo è chiarito nel già citato articolo 555 della Costituzione federale del 6.
Non è un problema strutturale, istituzionale, normativo-costituzionale mescolare le designazioni di governo e Stato nel testo costituzionale stesso, soprattutto quando sappiamo che esistono differenze inamovibili tra i termini?
Stato (perpetuità) e governo (transitorietà) sono istituti distinti, con designazioni, funzioni, attribuzioni del tutto diverse – e anche se non possono essere costituzionalmente disparati –, poiché hanno natura, grandezza diversa, compreso un rapporto di subordinazione, gerarchizzazione del governo costituzionale allo Stato di diritto democratico (articoli 1, 2, 3, 4 del CF88). In questa lettura, l’articolo 84 della Costituzione del 1988 non avrebbe logica costituzionale e sarebbe in conflitto con la portata della Costituzione – il che solleva il dibattito sulla condizione compromettente della Costituzione federale del 1988 (negoziata dalle élite, dall’alto).
In effetti, la lettura dell’articolo 84 aiuta ancora ad avanzare la prova costruita attorno alla tesi del superpresidenzialismo, oltre ad indicare come nel tempo l’articolo 84 sia stato alimentato da altri poteri, con i PEC del 1999 e del 2021: il PEC del 2001 è stato il più generoso.
Oppure, in un altro senso, questa falsa rappresentazione delle superpotenze non sarebbe il problema in sé, fin dalle sue origini. Ma, al contrario, l’articolo 84 sarebbe stato descritto come tale nella Costituzione del 1988, addirittura come un tentativo di via prussiana? Dall’alto, con la crescita dell’eteronomia compromettente della Costituzione federale del 1988, per fermare i riflessi e gli eccessi derivanti dalla cultura politica (“prendere, dare qui). O sarebbe semplicemente un riflesso di questo cosiddetto stile prussiano nella politica brasiliana?
Come dato oggettivo, ricordiamo che la Legislatura centrale brasiliana, da Cunha a Lira, ha causato alle casse pubbliche una perdita di 213 miliardi[I], con emendamenti parlamentari che, nella maggior parte dei casi, non hanno traccia, nessun barlume di legalità.
E, senza legalità, è facile verificare che anche gli emendamenti non hanno legittimità, dopotutto non esiste alcuna documentazione repubblicana che dimostri che abbiano raggiunto obiettivi legittimi nella loro destinazione. È come dire che la corruzione del tesoro è diventata la regola, distruggendo tutte le istituzioni che avrebbero potuto essere commesse nella stessa Costituzione federale del 1988, almeno dal 2016.
Arthur Lira, come sappiamo, è l’attuale presidente della Camera federale e Cunha è stato il motore del colpo di stato del 2016, quando è stato insediato anche come presidente della Camera nel 2016 (Martinez, 2019). Dobbiamo anche ricordare che il fenomeno del superpresidenzialismo è presente nell’ambito della Legislatura e, per soffermarci solo sull’esempio del golpe del 2016 e sulle minacce attuali, vale la pena evidenziare che procedere alla richiesta di impeachment è un compito che spetta monocraticamente al presidente della Camera – qualunque sia la Camera legislativa.
È quindi opportuno chiedersi: esiste già un’analisi comparativa dell’articolo 84 della Costituzione federale del 1988 – “spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica” – con questo sviluppo del falso parlamentarismo?
Il superpresidenzialismo (27 sezioni di esercizio esplicito del potere) avrebbe contribuito a creare il suo arretramento, che è questo parlamentarismo golpista, o è tutto esclusivamente il risultato delle condizioni oggettive della politica brasiliana (il vecchio “prendilo, dai qui”) )? Potrebbe tutto essere un riflesso del patriarcato eterno e regnante, e del suo fisiologico sviluppo politico chiamato populismo (destra e sinistra)?
Esiste una combinazione delle due situazioni: il CF88 con difetti redibitori e le azioni perniciose della legislatura centrale antirepubblicana?
In questo caso bisognerebbe aggiungere l’informazione che il plebiscito del 1993 ha introdotto l’opzione per il presidenzialismo (e la Repubblica), in negazione del parlamentarismo (e della monarchia costituzionale). I voti furono separati, tuttavia, il fatto che la monarchia fosse sul copione (contro il repubblicanesimo), di per sé, ci dice cosa e chi richiedeva più poteri in quel momento.
È abbastanza facile analizzare lo scarso potere rimasto alla monarchia sconfitta nel plebiscito del 1993, fatta eccezione per l’esistenza di un tipo di tassa che appartiene ancora alla famiglia reale (il Laudêmio addebitato a Petrópolis/RJ), inoltre, la storica Il plebiscito non fa altro che rafforzare l’idea che la politica nazionale ha pochissime risorse illuministiche.
Cioè, l’atavismo, il patriarcato, lo stantio autoritarismo che flirta regolarmente con il fascismo (reazionismo, fanatismo, settarismo), dilagano nei corridoi della Legislatura nazionale, soprattutto alla Camera dei Deputati. Questa Camera una volta era chiamata “La Casa del Popolo”.
Quindi, se questa Camera esprime ancora il popolo brasiliano, questo saccheggio contro il Tesoro non sarebbe in linea con la forma attuale/permanente di corruzione nella cultura politica popolare?
Non è irragionevole pensare che questo sembri un dilemma insormontabile, soprattutto se osserviamo le attuali condizioni obiettive e immorali che compongono la Legislatura centrale brasiliana – un modello che si replica negli Stati e nei comuni.
*Vinicio Carrilho Martínez È professore presso il Dipartimento dell'Istruzione dell'UFSCar. Autore, tra gli altri libri, di Bolsonarismo. Alcuni aspetti politico-giuridici e psicosociali (APGIQ). [https://amzn.to/4aBmwH6]
Riferimenti
MARTINEZ, Vinicius Carrilho. Teorie dello Stato - Dittatura Incostituzionale: Colpo di Stato del 2016, Forma-Stato, Tipologie dello Stato di Eccezione, nomologia della dittatura incostituzionale. Curitiba, Editore CRV, 2019.
SILVA, José Afonso da. Corso di diritto costituzionale positivo. 21a ed. San Paolo: Malheiros Editores, 2003.
Nota
[I] Questa è solo una prima misura matematica, riassunta, dei danni causati allo Stato e al popolo brasiliano, che potrebbe beneficiare di queste risorse, se fossero applicate all’istruzione e alla sanità pubblica, alle università e allo sviluppo della scienza: https://noticias.uol.com.br/colunas/a-hora/2024/08/25/de-cunha-a-arthur-lira-emendas-crescem-11-vezes-e-consomem-r-213-bi.htm.
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